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Le novità del Codice della Strada: una prima analisi della Legge 25 novembre 2024, n. 177.

  • annalisalospinuso
  • 18 dic 2024
  • Tempo di lettura: 6 min

La Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024, ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024, introduce significative modifiche sia al Codice della Strada sia al Codice Penale, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sulle nostre strade.

Tale intervento legislativo comporta certamente un aumento della complessità nella gestione dei procedimenti penali relativi ai cd. reati stradali, nonché il dovere di un aggiornamento costante sulle evoluzioni legislative ed una particolare attenzione nella difesa dei diritti degli imputati.

È fondamentale, pertanto, valutare con precisione le circostanze specifiche di ciascun caso, considerando le nuove disposizioni in vigore e le loro implicazioni sia sul piano sanzionatorio che su quello procedurale.


Di seguito alcune delle rilevanti modifiche introdotte dalla novella in commento.

 

Inasprimento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’articolo 186 del Codice della Strada, relativo alla guida in stato di ebbrezza. La nuova legge prevede un aumento delle sanzioni pecuniarie e detentive per chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

I conducenti con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro dovranno pagare multe tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico supera gli 0,8 grammi per litro, oltre alla multa (800-3.200 euro), si prevede anche l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente fino a un anno, con l'introduzione di un codice sulla patente che impone il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi al volante (cd. tolleranza zero).

Superati i 1,5 grammi per litro, le sanzioni diventano ancora più gravi, con arresto da 6 mesi a un anno, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, e sospensione della patente da 1 a 2 anni. Inoltre, l’auto non potrà più essere avviata senza l’utilizzo di un dispositivo denominato "alcolock".

Inoltre, è stata introdotta la sospensione immediata della patente per un periodo minimo di sei mesi, estendibile fino a due anni in caso di recidiva.

Analogamente, l’articolo 187, concernente la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha subito un inasprimento delle pene, con ammende che variano da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno. Il nuovo Codice elimina il requisito di “stato di alterazione” per il reato di guida sotto l’effetto di droghe: basterà un test positivo per il ritiro della patente.

Sono state poi introdotte semplificazioni in tema di controlli sul conducente consentendo alle forze dell’ordine di procedere direttamente al prelievo di campioni di fluido del cavo orale da sottoporre ad accertamenti ed impedire al conducente di continuare a condurre il veicolo. In caso di test positivo la patente sarà immediatamente ritirata e, se confermato l’uso di sostanze stupefacenti, potrà essere revocata per un massimo di 3 anni.

 

 Introduzione dell’Alcolock per i recidivi.

Una novità significativa è proprio l’introduzione dell’obbligo di installazione del dispositivo “alcolock” per i conducenti recidivi in reati di guida in stato di ebbrezza. Questo dispositivo impedisce l’avvio del veicolo nel caso in cui rilevi un tasso alcolemico nel conducente superiore a zero, rappresentando una misura preventiva volta a ridurre la recidiva di tali condotte illecite.

Sospensione breve e automatica della patente.

Il nuovo art. 218-ter Cds (“Sospensione della patente in relazione al punteggio”) prevede per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, in aggiunta all’ulteriore decurtazione dei punti e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche la cd. sospensione breve della patente, che viene disposta:

- per un periodo di 7 giorni, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10 punti;

- per un periodo di 15 giorni, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 10 punti.

La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

La sanzione della cd. sospensione breve della patente (art. 218 Cds “Sanzione accessoria della sospensione della patente”) si applica all’accertamento della violazione di determinate norme di comportamento, tra cui l’uso del cellulare e di altri dispositivi durante la guida, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, la mancata precedenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il mancato uso o uso irregolare del casco da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, il mancato uso delle cinture di sicurezza. Se le violazioni sono commesse più volte dallo stesso soggetto nel corso di due anni, la sospensione breve della patente si applica solo se per le stesse non è già prevista la sospensione della patente ordinaria.

Divieto di sorpasso e guida contromano.

Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca obbligatoria del veicolo, se il sinistro avviene in zone di scarsa visibilità, come curve o raccordi. 

Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.

L’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico.

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico è previsto l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per taluni dispositivi. Nei casi di accertamento di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente nell’arco di un’ora, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. In caso poi di accertamento di violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno.

 

Sanzioni per l’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida.

La legge interviene anche sull’uso dei dispositivi elettronici durante la guida. L’utilizzo di smartphone, tablet o altri dispositivi analoghi, senza l’ausilio di sistemi vivavoce o auricolari, comporta ora sanzioni più severe, con multe aumentate e la sospensione della patente di guida.

Più nel dettaglio, il conducente che fa uso durante la marcia del telefonino, dal 14 dicembre potrà incorrere nelle seguenti sanzioni:- sospensione della patente già alla prima violazione da 15 giorni a 2 mesi (prima era prevista solo in caso di recidiva);- aumento delle sanzioni pecuniarie:• prima violazione: da 250 a 1.000 euro (in precedenza era da 165 a 660 euro);• recidiva entro due anni: da 350 a 1.400 euro;- decurtazione punti dalla patente:• prima violazione: 5 punti (resta invariato);• recidiva: 10 punti (in precedenza erano 5).

 

Restrizioni per i neopatentati.

Le limitazioni per i neopatentati diventano più severe: per i primi tre anni non sarà possibile guidare veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW/t e una potenza massima di 105 kW per le autovetture. Rispetto alla normativa previgente, la riforma amplia il ventaglio di veicoli accessibili nel primo anno di patente, ma allunga il periodo di restrizioni.

 

Regolamentazione dei monopattini elettrici.

Atteso l’aumento dell’utilizzo dei monopattini elettrici nelle aree urbane, la legge ha introdotto specifiche disposizioni volte a garantire una circolazione più sicura: i monopattini dovranno avere un contrassegno identificativo e indicatori luminosi di svolta e freno. Inoltre, sarà obbligatorio l'uso del casco per tutti, non solo per i minorenni, e sarà vietato uscire dai centri urbani. L'assicurazione obbligatoria diventa necessaria, con multe tra 100 e 400 euro per chi circoli in assenza. Le società di sharing dovranno dotarsi di sistemi che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

 

Modifiche al Codice Penale.

Con il provvedimento in esame, il legislatore ha apportato non soltanto modifiche al codice della strada, ma è intervenuto anche sul codice penale, in particolare sugli articoli relativi all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali: le pene sono state inasprite, soprattutto nei casi in cui il conducente sia risultato positivo all’alcol o a sostanze stupefacenti, o abbia commesso violazioni gravi del Codice della Strada; è stata inoltre estesa la possibilità di applicare misure cautelari più restrittive nei confronti dei soggetti recidivi.

Sono stati introdotti i nuovi reati di Omicidio stradale mediante abbandono di animale domestico (art. 589-bis, primo comma, 2° periodo, c.p.) e Lesioni personali stradali gravi (e gravissime) mediante abbandono di animale domestico (art. 590-bis, comma primo, 3° periodo, c.p.), oltre ad una nuova circostanza aggravante speciale per la contravvenzione di Abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.), che prevede l’aumento della pena pari a un terzo quando l’abbandono avviene “su strada o nelle relative pertinenze”.

È stato altresì modificato il testo delle circostanze aggravanti previste dagli stessi articoli 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, c.p., eliminando il riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 187 del Codice della Strada, la quale non richiede più (sic!) il requisito della guida “in stato di alterazione psicofisica” dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope - requisito, quest’ultimo, che rimane tuttavia necessario per l’applicazione delle circostanze aggravanti in parola.



 
 
 

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